Assegnazione di bene determinato: eredità o legato? Come sempre, si tratta di una quaestio voluntatis. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23563 del 23 settembre 2019)

Il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità ai criteri enunciati dall'art. 1362 c.c., applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.
In tema di successioni, va considerato erede e non legatario chi riceve un bene determinato se il defunto glielo ha assegnato come quota di patrimonio. Spetta al giudice di merito, in questi casi, valutare l’effettiva volontà del testatore considerando l’elemento letterale e quello logico della scheda.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso pratico sottoposto all'attenzione della S.C. è costituito dal perenne dilemma di cui al II comma dell'art. 588 cod.civ. (c.d. istitutio ex re certa), ai sensi del quale l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni. Nella fattispecie il testatore aveva così disposto testualmente: "in caso di decesso...ho deciso di lasciare i miei beni nel seguente modo: i due ettari di terreno con la casa a X, tutti gli animali al 50% tra X e Y (mia madre); tutti i diritti d'autore delle mie composizioni musicali a X...". Agevole per la S.C., facendo ricorso al canone ermeneutico fondamentale di cui all'art. 1362 cod.civ., concludere che il lascito concretizzasse una quota dell'universum jus defunctis, dovendo pertanto essere qualificato in chiave di istituzione d'erede.

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