Ancora sulla portata meramente ricognitiva della c.d. "rinunzia al coacquisto". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29342 del 14 novembre 2018)

La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all’atto di compravendita si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente dalla destinazione del bene all’esercizio della professione dell’acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti. Laddove nel secondo esprime la mera condivisione dell’intento altrui. Ne consegue che la successiva azione di accertamento della sussistenza della comunione legale sul bene acquistato, mentre è condizionata, nella prima ipotesi, dal regime di prova legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti di cui all’art. 2732 c.c., per errore di fatto o violenza, nella seconda implica solo la prova dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.
La dichiarazione concorde del ricorrente nell’atto notarile non può considerarsi idonea a determinare in sé l’esclusione della comunione dell’acquisto fatto dalla controricorrente, caratterizzata come è dal richiamo alle conseguenze giuridiche dell’atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si pronunzia ancora (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 22755/09) un tema, quello della c.d. "rinunzia al coacquisto" da parte di uno dei coniugi in comunione legale dei beni, che si può ben dire segni uno dei più rilevanti punti di "scollamento" tra diritto e comune sentire degli "utenti" delle norme giuridiche. Ci si può infatti legittimamente domandare perché il legislatore abbia sentito l'esigenza di creare un meccanismo così astruso, in materia, non soltanto da non risultare comprensibile certamente dalla gente comune, ma addirittura tale da prestarsi a clamorosi voltafaccia. Cosa potrebbe mai significare per la persona non pratica di cose giuridiche la comune attestazione resa nell'atto notarile di acquisto di un bene che esso deve intendersi personale di uno soltanto tra i coniugi? E invece no: raffinate nuances ermeneutiche. Occorre infatti rilevare come l'art. 179 cod.civ. preveda sul tema ipotesi ben distinte. Un conto è la dichiarazione, avente natura confessoria, intesa a dar atto che il bene acquistato deve intendersi comprato con il ricavato dall'alienazione di un bene personale di uno solo dei coniugi (al riguardo sarebbe cautela del notaio quella di dar conto specificamente di quale bene sia stato ceduto, per quale prezzo e quando), altra cosa è che il coniuge acquirente dichiari che il bene è funzionale all'esercizio della propria professione.
Nel primo caso sarà sempre invocabile l'errore di fatto, nel secondo la mancanza, in concreto, di tale destinazione, ricondurrà il bene nell'orbita della comunione legale. Negli stessi termini, si veda Cass. Civ., Sez. I, 14226/10.

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