Ancora in tema di acquisto immobiliare da parte di uno soltanto dei coniugi in regime di comuione legale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 35086 del 29 novembre 2022)

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dal II comma dall'art. 179 cod.civ., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi del I comma lett. f) dell'art. 179 cod.civ., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 cod.civ. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179 cod.civ., comma 2.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è sufficiente ribadire la natura meramente dichiarativa (dunque non dispositiva, con potendosi configurare quale rinunzia) della condotta partecipativa del coniuge non acquirente di cui al II comma dell'art.179 cod.civ.: secondo la S.C. la mera dichiarazione di costui circa il fatto che la vendita sia proceduta con il ricavato dell'alienazione di beni personali dell'altro coniuge non possiede portata confessoria in difetto della specifica indicazione della provenienza di tale bene. Insomma: o il coniuge non acquirente indica in maniera specifica quali sono e quale provenienza abbiano avuto i beni personali dell'altro coniuge che sono stati alienati e il cui ricavato sia stato impiegato per procedere al nuovo acquisto, oppure la dichiarazione resa nell'atto rimane contestabile senza che possa essere qualificata in chiave di confessione. Cfr., conforme, Cass. civile, sez. II 2019 /7027.

Aggiungi un commento