Ammissibilità dell'assegnazione giudiziale di beni derivanti da masse divisionali plurime. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18910 dell'11 settembre 2020)

Nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti. Il condividente che contesti l'avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l'effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare in possesso di un concreto ed effettivo suo interesse leso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Solitamente si parla di "masse plurime" sotto il profilo tributario: infatti ai sensi dell'art. 34 t.u. 1986 n.131 il nodo problematico è quello dell'applicazione dell'imposta di registro propria della divisione nell'ipotesi in cui i titoli di provenienza dei beni ricadenti in comunione siano per l'appunto "plurimi". Nella fattispecie in oggetto nulla di tutto ciò: la questione infatti consisteva semplicemente nella possibilità che venisse fatta assegnazione ai condividenti di beni agli stessi pervenuti in forza di titoli di provenienza differenti, sostanzialmente venendo a formare un'unica massa dividenda da ripartire in base alle quote spettanti a ciascuno in base ai detti titoli. La risposta positiva, fondata sul consenso preventivo dei condividenti, non è posta in discussione se non forza di specifiche censure che uno di essi possa muovere in relazione all'esito eventualmente lesivo di un proprio concreto interesse.
Si veda anche Cass. Civ., Sez. II, 15494/2019 per un differente esito interpretativo, ma proprio in base all'osservazione per cui la soluzione contraria avrebbe implicato il perfezionamento di uno specifico atto di conferimento di unica massa di tutti i beni da parte dei contitolari.

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