Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 29


La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente ordinato; altrimenti è brevemente riassunto.
Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto che è stato trascritto.

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