Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 134




Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f), devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato o l'unione civile costituita, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli artt. 125 e 133.
(Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
Se la prova del matrimonio o della costituzione dell'unione civile risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del pubblico ministero.
(Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 continuano ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto articolo 109. Successivamente il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 134"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti