Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 25


Nei registri ogni scritturazione è fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.
Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possono in ogni tempo essere lette; nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei chiarimenti e dei testimoni.

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