Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 33


Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformità del modulo stabilito dal Ministro per la grazia e giustizia (15), ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'art. 179, egli deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali è unito il rispettivo indice.
Nei comuni in cui sono più uffici di stato civile l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.

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