I singoli registri dello stato civile



Il D.P.R. 396/00 ha abrogato quasi integralmente (ad eccezione delle limitazioni previste dall'art. 109 del D.P.R. 396/00) il R.D. 1238/39, sostituendo i registri di stato civile con un unico "archivio informatico".

Tuttavia l'art. 109 del D.P.R. 396/00, II comma, specifica che tutte le disposizioni relative alla registrazione informatica degli atti e alla tenuta degli archivi avranno efficacia dalla data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 10 , II comma, del D.P.R. stesso, ovvero entro dodici mesi dalla pubblicazione di detto regolamento. Ne consegue che fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 14 (relative ai registri dello stato civile), 16 , 25 , 29 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 59 , 60 , 124 , 125 , 134 , 136 , 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'art. 14 R.D. 1238/39 citato, prevede che in ogni ufficio di stato civile devono essere presenti i seguenti registri: di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di morte. In particolare:
  1. Nel registro di cittadinanza si devono trascrivere i decreti e i provvedimenti relativi alla cittadinanza della persona, e si annotano le dichiarazioni di residenza nello stato e relativi trasferimenti da un comune all'altro.
  2. Nel registro di nascita, oltre che trascrivere gli atti di nascita, l'ufficiale dello stato civile deve anche annotare gli atti di riconoscimento dei figli naturali, le sentenze che pronunziano l'interdizione e l'inabilitazione, i cambiamenti di nome nonchè l'apertura e la fine della tutela. Cosa riferire circa il figlio nato da coppia di genitori omosessuali? E' stato deciso al riguardo come non contrasti con principi di ordine pubblico disporre la trascrizione dell'atto di nascita già formato all'estero (Appello di Torino, 29 ottobre 2014); nello stesso senso si è provveduto nell'ipotesi di richiesta di rettifica del certificato di nascita che indica il solo genitore biologico (Cass. Civ., Sez. I, 14878/2017). In materia di c.d. "stepchild adoption" si veda Cass. Civ., Sez. I, 14007/2018
  3. Nel registro di matrimonio si devono trascrivere gli atti di matrimonio, annotare le convenzioni matrimoniali ed i relativi mutamenti, nonchè le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte all'atto della celebrazione del matrimonio. Si noti che, per quanto attiene alla convenzione matrimoniale di costituzione di fondo patrimoniale, alla pubblicità dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio si affianca, quando siano dedotti immobili, la pubblicità della trascrizione nei registri immobiliari del luogo nella cui circoscrizione si trovano i beni. Può essere trascritto nel detto registro il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero? Al quesito sono state date risposte contrastanti, pur dovendosi rilevare come la risposta negativa pare quella più fondatamente sostenibile alla stregua dell'attuale normativa (in senso favorevole cfr. Tribunale di Grosseto, 9 aprile 2014; contra: Tribunale di Milano, 2 luglio 2014; Appello di Milano, 2286/2015). In ogni caso non può il Prefetto provvedere a cancellare la trascrizione, ancorchè illegittimamente presa dal Sindaco quale Ufficiale dello stato civile (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 228/2015). In ogni caso, all'esito dell'introduzione del nuovo istituto dell'unione civile, si può ben dire che il tema abbia perso rilevanza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11696/2018). Problema in un certo senso collegato è quello della sorte del matrimonio trascritto, all'esito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei coniugi. Venuto meno infatti il requisito della diversità di sesso dei nubendi, la detta sentenza importa lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Tale esito è stato reputato illegittimo dalla Corte Costituzionale, che ha reputato non conforme ai dettami costituzionali l'art.11 del d.lgs. 150/2011 (Corte Cost. 170/2014) ogniqualvolta entrambi i coniugi abbiano richiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato.
  4. Il registro delle unioni civili è stato istituito in conseguenza dell'emanazione della legge 76/2016. In esso debbono essere trascritti gli atti costitutivi delle unioni tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che si perfezionano mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
  5. Nel registro di morte vanno iscritte le dichiarazioni e gli atti di morte, le sentenze dichiarative della morte presunta o che dichiarano l'esistenza in vita della persona già dichiarata morta presunta.

Prassi collegate

  • Quesito n. 125-2014/A, Brasile – regime patrimoniale: mancata annotazione in italia del regime di separazione
  • Quesito n. 169-2014/A, Albania – regime patrimoniale: opponibilità delle convenzioni matrimoniali

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