Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 137


La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B e C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.
Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie e denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'art. 148, commi primo e quarto, dai segretari o dai cancellieri dell'autorità giudiziaria nel caso di cui all'art. 139.
Nella serie C, composta di fogli in bianco, si trascrivono:
1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nel Regno dalle autorità marittime a termini dell'art. 146, commi primo e terzo;
3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
4) i processi verbali formati dal podestà (96) o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali formati dall'autorità marittima portuale nel caso preveduto nell'art. 146, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile;
5) le dichiarazioni autentiche delle autorità marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo;
6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Nella stessa serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e nel precedente comma è fatta per intero.

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