Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 37


Se uno solo degli originali in corso è smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica provvede affinché, sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore della Repubblica quando è smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria (Comma così modificato dall'art. 235, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).
Se è smarrito o distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria è fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito è vidimata dal procuratore della Repubblica.
La spesa della copia è a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale.

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