Registri dello stato civile



La nascita, l'estinzione, le vicende legate allo status familiae e civitatis delle persone fisiche durante la vita, sono documentate in atti, i cosiddetti atti dello stato civile i quali, raccolti, danno vita ai registri dello stato civile .

Essi, tenuti in doppio originale dall' ufficio dello stato civile , posto in ogni comune, sono pubblici (art. 450 cod.civ. ). Tutti possono richiedere estratti e certificati; gli ufficiali dello stato civile devono inoltre compiere, negli atti affidati alla loro custodia, le indagini domandate dai privati (art. 450 cod.civ.).

Sicuramente i registri dello stato civile adempiono ad una funzione di pubblicità notiziale delle vicende principali della persona fisica nota1.

Il sistema dei registri dello stato civile è comunque destinato a caducarsi: il D.P.R. 396/00 ha infatti abrogato quasi totalmente (ad eccezione delle limitazioni previste dall'art. 109 del Dpr 396/00) il R.D. 1238/39, sostituendo detti registri con un unico "archivio informatico".

Deve essere tuttavia precisato che lo stesso D.P.R. 396/00, all'art. 109, II comma , specifica che tutte le disposizioni relative alla registrazione informatica degli atti e alla tenuta degli archivi avranno efficacia dalla data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 10, II comma , del D.P.R. stesso (che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto essere emesso entro dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento). Ne consegue che fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 14 (relative ai registri dello stato civile), 16 , 25 , 29 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 59 , 60 , 124 , 125 , 134 , 136 , 137 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Con il D.P.R. 396/00 , appartenente alla categoria dei "regolamenti di delegificazione", il legislatore ha attuato la previsione dell'art. 2, XII comma , Legge 127/97 (c.d. Bassanini bis ) che autorizzava il Governo ad adottare le "misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238".

L'art. 451 cod.civ. prevede peculiare efficacia probatoria (Cass. Civ. Sez. II, 6363/93 ) delle risultanze degli atti iscritti:
  1. da un lato esse fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto ;
  2. dall'altra, per quanto attiene alle dichiarazioni dei comparenti innanzi all'Ufficiale, esse fanno fede fino a prova contraria ;
  3. infine le indicazioni che si palesino estranee al contenuto tipico dell'atto non hanno alcun valore. Queste regole sono logicamente connesse alla natura dell'atto: un conto è la forza probatoria degli accadimenti che cadono sotto il controllo dell'Ufficiale, diversamente va per quanto riguarda le affermazioni che i privati facciano e che siano comunicate all'Ufficiale. Il fatto della comunicazione all'Ufficiale rientra tra gli accadimenti dotati di forza probatoria piena, non altrettanto si può dire per il contenuto della comunicazione nota2.

Nonostante quanto detto, l'efficacia degli atti dello stato civile non è tuttavia costitutiva nota3 di ciò che vi è documentato, dovendo essere considerata meramente dichiarativa nota4.

Per quanto concerne la rettifica di eventuali errori, manchevolezze o inesattezze occorre fare nuovamente riferimento al citato D.P.R. 396/00 abrogativo dell'art. 454 cod.civ.: il titolo XI di detto Regolamento, intitolato "Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni", è infatti interamente dedicato alle rettificazioni degli atti dello stato civile nota5.

Innanzi tutto deve essere distinto il procedimento previsto per la rettificazione, da quello previsto per la correzione.

La rettificazione è disciplinata dagli artt. 95 e ss. (Cass. Civ. Sez. I, 8316/97) del D.P.R. 396/00 relativamente ai seguenti casi:
  • modifica di un atto dello stato civile contenente un errore, non semplicemente materiale, posto in essere dall'ufficiale di stato civile durante la redazione;
  • ricostruzione di un atto smarrito o distrutto;
  • omissione di un atto che, in base ai termini, avrebbe dovuto essere redatto;
  • indebita registrazione di un atto, in quanto mancante delle condizioni di legge;
  • rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere una dichiarazione (in tutto o in parte) o di eseguire una trascrizione, un annotamento od altro adempimento.

La correzione, invece, è disciplinata dagli artt. 98 e ss. del Dpr 396/2000. Essa ricorre sulla scorta dei seguenti presupposti:
  • errore materiale di scrittura nella redazione dell'atto da parte dell'ufficiale dello stato civile;
  • registrazione di un atto di nascita o di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, relativo a cittadino italiano, redatto all'estero nel quale, in conseguenza della legge del luogo, al cittadino è stato attribuito un cognome diverso da quello che sarebbe stato imposto sulla base della legge italiana.
  • L'abrogazione dell'art. 454 cod. civ. ha comportato anche la modifica dell'art. 1 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (come modificata dal 150 del 2011) in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il Tribunale, accertata la dissociazione tra morfologia anatomica ed identità psicologica e sessuale del soggetto, ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro (art.31 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n.150).

Note

nota1

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.102.
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nota2

Andrini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.811.
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nota3

A sostegno di tale tesi Salvi, Il possesso di stato familiare, Milano, 1952, p.68.
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nota4

Si vedano p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.268; Ferri, Degli atti dello stato civile, in Commm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1973, p.63.
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nota5

Si tenga presente che il procedimento di rettificazione è ammissibile solo al fine di eliminare una difformità tra la situazione di fatto che risulta dalla realtà e quella riportata dall'atto dello stato civile, atto viziato nel suo stesso formarsi. Al contrario, esso si palesa inammissibile quando venga dedotta a fondamento della domanda di rettificazione una controversia di "stato". Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990. p.270. Si veda anche Cass. Civ. Sez. I, 2776/96 .
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Bibliografia

  • ANDRINI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, I, 1997
  • FERRI, Degli atti dello stato civile, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1973
  • SALVI, Il possesso di stato familiare, Milano, 1952

Prassi collegate

  • L’esenzione da legalizzazione e Apostille per gli atti pubblici riguardanti lo stato delle persone nel Regolamento (UE) 2016/1191
  • Quesito n. 208-2011/I, Cessione di azienda, contratto di leasing in essere e necessità del consenso del concedente
  • Studio Civilistico n. 577-2011/C, Gli atti dello stato civile formati all'estero riguardanti cittadini stranieri residenti in Italia

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