Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 60


Nei registri di cittadinanza si trascrivono:
1) i decreti reali (Ora, decreti presidenziali) di concessione della cittadinanza italiana;
2) i decreti reali (Ora, decreti presidenziali) che, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 108 dispongono la perdita della cittadinanza italiana;
3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorità competenti che importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza italiana;
4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, prevedute nell'art. 7 della legge 31 giugno 1912, n. 555;
5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;
6) i decreti con i quali il Ministro per l'interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana;
7) le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando sono state fatte all'estero alla regia autorità diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a norma dell'art. 8, comma secondo, del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.

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