Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 59


TITOLO IV
Dei registri di cittadinanza

Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, e che sono a lui fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e dell'art. 8 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.

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