Regio Decreto del 1939 numero 1238 art. 14


TITOLO II Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile

In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza;
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte;
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Le disposizioni contenute nel presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data indicata nell'art. 109 dello stesso decreto. Successivamente il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137)
4-bis) di unioni civili.
(Numero aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

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