Momento traslativo della proprietà, legittimazione straordinaria dell' accipiens (contratto estimatorio)



Il problema di maggior rilievo posto dal contratto estimatorio ha a che fare con la determinazione del tempo in cui ha luogo il trasferimento della proprietà delle cose consegnate . Disputato è infatti se questo effetto si produca al momento della conclusione del contratto ovvero successivamente.

Secondo la teoria del trasferimento immediato, il contratto estimatorio funzionerebbe come una compravendita qualificata dalla realità e dall'attribuzione di un diritto di recesso nota1. Non sarebbe pertanto sufficiente il raggiungimento del consenso allo scopo di segnare il trasferimento della proprietà del bene: occorrerebbe anche la materiale consegna del bene, ferma restando la possibilità per l' accipiens di far venir meno gli effetti del contratto semplicemente esercitando la facoltà di restituzione di quanto consegnato (Cass.Civ., Sez. II, 4000/91 ). Militano a favore di questa costruzione la considerazione del potere di disposizione di cui l' accipiens è titolare ai sensi del II° comma dell'art.1558 cod.civ. (ciò che renderebbe improponibile per il tradens l'azione di rivendicazione sui beni consegnati) nonchè il fatto che il rischio per il perimento delle cose consegnate gravi sull' accipiens (art.1557 cod.civ. ).

L'opinione maggioritaria si esprime tuttavia a favore della teoria del trasferimento differito. Nel tempo del perfezionamento del contratto all' accipiens verrebbe attribuito in via eccezionale soltanto un potere di disposizione sulle cose consegnate, potere del tutto disgiunto dalla titolarità del diritto di proprietà, che rimarrebbe in capo al tradens fino al momento in cui l'accipiens non abbia alienato le cose ovvero abbia manifestato l'intento di trattenerle definitivamente, rimanendo debitore del relativo prezzo nota2. A riprova della fondatezza di questa impostazione viene citato il modo di disporre dell'art. 1558 cod.civ.. La norma non parla infatti di proprietà, bensì semplicemente del potere di disposizione dell' accipiens, affrettandosi a specificare che i creditori di quest'ultimo non hanno la possibilità (contrariamente a quanto dovrebbe essere se l' accipiens fosse proprietario) di sottoporre le cose a pignoramento ed a sequestro finchè non ne sia pagato il prezzo nota3 .

Invero la figura si presta ad ambiguità. Da un lato la situazione dell' accipiens è tale (possibilità di fare alienazione della cosa come se fosse propria, sopportazione del rischio relativo al perimento della cosa) da non poter essere facilmente giustificata se non in chiave di titolarità del diritto di proprietà. Dall'altro nè i creditori dell' accipiens possono colpire le cose consegnate, nè la legge ha espressamente scandito il meccanismo di trasferimento dei beni (come invece ha pure previsto in tema di contratti qualificati dalla consegna traslativa: cfr. per il mutuo l'art. 1814 cod.civ. ).

A queste osservazioni si può ribattere osservando che con la consegna la proprietà del tradens non verrebbe meno. Essa, sicuramente limitata nei confronti dell' accipiens, non lo sarebbe con riferimento agli altri. Cosa dire dell'ipotesi in cui fossero sottratte, ad opera di un terzo, le cose già consegnate? In questa ipotesi sarebbe ben possibile che il tradens esercitasse l'azione di rivendicazione. D'altronde anche il tenore letterale del II° comma dell'art. 1558 cod.civ., dal quale si desume che, in esito alla restituzione, il tradens recupera la possibilità di disporre delle cose già consegnate, si colloca più agevolmente nel segno della permanenza del diritto di proprietà in capo al tradens. Diversamente occorrerebbe ipotizzare un ulteriore trasferimento del diritto dall' accipiens al tradens all'atto della riconsegna dei beni rimasti invenduti.

Come configurare in definitiva il potere di disposizione dell' accipiens ?

Sono state a questo proposito sostenute diverse costruzioni. Secondo l'opinione prevalente si tratterebbe di una situazione riconducibile al diritto reale minore, connotata da inerenza ed assolutezza nota4. Si rileva, in particolare, che l' accipiens è in grado di esercitare un potere diretto sul bene, senza che si palesi necessaria la cooperazione del tradens. Per di più tale potere dell' accipiens esclude ogni concorrente potere su quanto oggetto della consegna, ciò che non è fatto venir meno neppure nell'ipotesi in cui il tradens abbia venduto a terzi la proprietà delle cose oggetto del contratto estimatorio. Non mancano diverse opinioni: v'è a questo proposito chi parla di autorizzazione del tradens in base alla quale l' accipiens sarebbe legittimato a disporre di cose non di sua proprietà nota5 oppure chi fa riferimento ad una speciale ipotesi di fiducia nota6.

Tutte queste teoriche invero non appagano, sembrando orientate ad inquadrare forzatamente la fattispecie piuttosto che a spiegarne l'intima natura. Potrebbe a questo riguardo essere sufficiente osservare come talvolta la legge consente eccezionalmente che un soggetto sia legittimato a porre in essere una specifica attività in nome proprio (come se fosse proprietario del bene), ma in relazione a cose di proprietà altrui. Ciò al di fuori dei casi di imputazione rappresentativa diretta o indiretta, per il solo fatto della speciale configurazione del rapporto. Questa particolare situazione non si produce soltanto nel caso in esame, nel quale l' accipiens può alienare un bene di proprietà altrui, essendo riscontrabile anche in tema di contratto di commissione. In forza di quest'ultimo, che si configura come un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario (art.1731 cod.civ. ), il commissionario conclude direttamente il contratto con il cliente nomine proprio, provvedendo a vendere (o comprare) beni che appartengono al committente. Il contratto estimatorio potrebbe essere analogamente considerato, anche perchè la legge non contiene alcun riferimento al fatto che l' accipiens divenga proprietario del bene sempre e comunque, anche quando provveda all'alienazione delle cose. La dottrina comunemente trae questa conclusione, affermando che l'effetto traslativo si verificherebbe sempre a favore di costui. Prescindendo dal caso in cui al tempo previsto per la restituzione delle cose l' accipiens ne corrisponda il prezzo, trattenendo l'invenduto (diventando così a tutti gli effetti proprietario), occorre mettere a fuoco l'ipotesi in cui costui abbia piuttosto, come d'ordinario, provveduto a vendere a terzi le cose oggetto del contratto. E' ben vero che in questo caso l' accipiens ha contrattato nomine proprio con soggetti che non hanno ordinariamente alcun rapporto con il tradens, ma non è indispensabile costruire la fattispecie come una vendita di cosa altrui (cfr. il II comma dell'art.1478 cod.civ.), ipotizzando che l' accipiens diventi proprietario della cosa nell'istante in cui provvede a venderla. L'artificiosità della figura è palese e d'altronde occorre domandarsi se accade la stessa cosa al commissionario che vende al cliente le cose di proprietà del committente. In entrambi i casi appare più semplice ed aderente al dato normativo riferire di una legittimazione straordinaria a disporre di cose altrui come fossero proprie (sia pure nei limiti e con le cautele dettate dalla legge: cfr. in tema di commissione l'art.1735 cod.civ. per il caso dell'entrata del commissionario nel contratto). Seguendo questa impostazione la proprietà passerebbe direttamente dal tradens a colui che, contrattando con l' accipiens, acquista le cose. In questo senso il concetto di autorizzazione potrebbe essere riferito alla costituzione volontaria del vincolo contrattuale, discendendo il potere di disposizione direttamente dalla legge in relazione alla struttura del tipo contrattuale.



Note

nota1

Così Forchielli, Il contratto estimatorio nella più recente dottrina, in Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1955, p.455.
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nota2

Occorre in proposito rilevare l'esistenza di varie sfumature: v'è infatti chi fa riferimento alla scadenza del termine contrattualmente previsto per la restituzione come al tempo in cui si verifica il trasferimento della proprietà delle cose in capo all' accipiens (cfr. De Martini, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, p.474).
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nota3

A riprova della fondatezza di questa tesi si è altresì sostenuto che se il contratto estimatorio fosse immediatamente traslativo della proprietà, sarebbe del tutto superfluo porre a carico dell' accipiens il rischio del perimento della cosa e specificare che costui ha il potere di disposizione della cosa: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.228 e Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.216.
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nota4

De Martini, cit., p.469 e Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, Milano, 1960, p.105. A questa prospettazione non potrebbe opporsi la regola del numerus clausus dettata in tema di diritti reali. Essa deve infatti essere intesa semplicemente nel senso che l'autonomia privata non può creare altri tipi oltre a quelli dovunque previsti dalla legge, fermo restando che quest'ultima può comunque operare liberamente.
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nota5

Così Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna, Roma, 1970, p.18 e Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1954, p.157. Il trasferimento delle cose si verificherebbe direttamente dal tradens al terzo proprio in funzione di tale autorizzazione. Cfr. sostanzialmente in questo senso Luminoso, cit., p. 217.
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nota6

Cfr. Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.165, per il quale il contratto estimatorio dovrebbe configurarsi come un negozio fiduciario, ravvisando così nell' accipiens un potere dispositivo, fondato sulla autorizzazione a porre in essere atti con rilevanza esterna (cioè vincolanti nei confronti dei terzi anche il tradens ), in relazione alla particolare fiducia che il tradens ripone nell' accipiens.
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Bibliografia

  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • DE MARTINI, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950
  • FORCHIELLI, Il contratto estimatorio nella più recente dottrina, Riv.Trim. dir. e proc.civ., 1955
  • GIANNATASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIV, t. 1, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974

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