Straordinaria legittimazione del commissionario a disporre dei beni del committente



Non poche difficoltà pone la giustificazione teorica della possibilità per il commissionario (il quale è di per sè privo di poteri rappresentativi diretti) di compiere atti di disposizione relativamente a beni di proprietà del committente.

Il contratto di commissione viene spesso qualificato in chiave di un mandato non rappresentativo avente ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente (mandante). Si ripresentano perciò tutti gli interrogativi che suscita il mandato senza rappresentanza, relativamente al modo di disporre  degli artt. 1706  e 1707  cod.civ. (con riferimento al potere in capo al mandante di rivendicare i beni mobili per lui acquistati dal mandatario ed alla possibilità che i beni intestati al mandatario siano esclusi dalle azioni esecutive intraprese dai creditori di costui in quanto destinati al mandante).

Si pensi, più in particolare, all'ipotesi in cui la commissione abbia ad oggetto l'acquisto di beni mobili. Si reputa in tal caso che, in conseguenza del dettato normativo (cfr. gli artt.1731 , 1735  cod.civ.) la legge abbia inteso riconoscere un trasferimento automatico a favore del committente, in virtù di una preventiva alienazione contenuta nel contratto di mandato nota1 . La proprietà dei beni acquistati passerebbe, una volta compiuto l'atto gestorio, dal terzo in capo al commissionario, e, quindi, in maniera pressoché contestuale in capo al committente nota2. Evidentemente  questa configurazione non pare riferibile a beni mobili registrati o agli immobili, per i quali il particolare regime giuridico di circolazione degli stessi richiede un doppio trasferimento, dapprima dal terzo al commissionario e successivamente da questo al committentenota3.

Le difficoltà di configurare una attività negoziale che, gestita in modo proprio dal commissionario, possa determinare effetti reali immediati tra il terzo ed il committente si palesano ancora più evidenti in presenza di un contratto avente ad oggetto la vendita di un bene di proprietà del committente. Come potrebbe giustificarsi il potere del commissionario di porre in essere un atto di alienazione riferito ad un diritto che non gli appartiene ed in relazione al quale egli non è dotato di poteri di spendita dell'altrui nome?

Una prima  soluzione prospettata in dottrinanota4 fa leva sulla considerazione di fondo in base alla quale un soggetto può disporre solo di un diritto di cui è titolare. Poichè il commissionario sembra possedere questa legittimazione ne discenderebbe che la fonte di essa andrebbe ricercata non già nella rappresentanza, bensì direttamente nel contratto di commissione. Esso sarebbe idoneo ad esplicare anche un'efficacia traslativa del diritto in capo al commissionario (ovvero un pari effetto in favore del committente). In definitiva il commissionario acquisterebbe la titolarità del diritto all'esito del compimento dell'atto gestorio ed in conseguenza della forza della legge, sulla scorta dell'immanente riconoscimento di un'autorizzazione a disporre rilasciata dal committente al commissionario. In base a questo concetto di autorizzazione v'è chi ha ritenuto preferibile nota5 fondare la peculiare forza dell'imputazione venendo a configurare una dissociazione tra titolarità del diritto e potere di disposizione sul medesimo. Ciò finisce per configurare la commissione quale ipotesi di straordinaria legittimazione di un soggetto in ordine a disporre di diritti alieni.

Contro queste tesi si sono levate aspre critiche che sottolineano la inammissibilità del concetto di autorizzazione all'interno del nostro ordinamento, al quale sarebbe altresì estraneo il concetto di legittimazione, proprio invece del sistema tedesco. In altri termini non si tratterebbe se non di un tentativo fondato sulla inammissibile trasposizione di concetti e schemi giuridici propri di altri ordinamenti. Allo scopo di giustificare i poteri conferiti al mandatario si dovrebbe ritenere esistente un semplice obbligo in capo al mandante a trasferire i propri beni al mandatario, in modo da "somministrare al mandatario tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dell'incarico"nota6 oppure si dovrebbe configurare l'ipotesi in esame come un contratto nel quale l'effetto traslativo reale del bene non si verifica immediatamente, essendo piuttosto sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del medesimo bene da parte del commissionarionota7 . Contro la prima tesi è sufficiente notare che se ci si limitasse ad affermare l'efficacia meramente obbligatoria di questo tipo di contratto non si spiegherebbero le disposizioni normative previste a favore del mandante-committente. Per quanto invece attiene alla seconda soluzione ci si può limitare ad affermare che la descrizione delle modalità esplicative con cui il contratto realizza l'effetto traslativo non risolve il problema di fondo. Come poter riconoscere i poteri di disposizione di diritti altrui attribuiti al commissionario?

Pare che non rimanga altro se non arrendersi all'evidenza dell' assoluta eccezionalità delle disposizioni normative che conferiscono una legittimazione a disporre di beni a soggetti diversi dal titolare dei beni stessi e privi di poteri di rappresentanza, senza con ciò voler affermare l'esistenza di un generale principio di legittimazione. Ciò verrebbe infatti ad introdurre nell'ordinamento una intollerabile e soprattutto scarsamente fondata, dal punto di vista normativo, dissociazione tra titolarità del diritto e potere di disposizione relativamente al medesimo. In questo senso parlare di autorizzazione rinviene un significato.

Note

nota1

In questo senso Carraro, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, p.9; Campagna, Il problema dell'interposizione di persona, Milano, 1962, p.65; Bavetta, voce Mandato, in Enc.dir., vol.XXV, Milano, 1975, p. 353.
top1

nota2

La contestualità cronologica non elimina tuttavia la scansione logica e giuridica delle distinte fasi negoziali: cfr. Settesoldi, Il mandato ad acquistare e ad alienare, in Il mandato, a cura di Alcaro, Milano, 2000, p. 138.
top2

nota3

Carnevali, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, 1990, p. 5.
top3

nota4

Carraro, cit., p. 26.
top4

nota5

Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p. 111.
top5

nota6

Di questo parere Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p. 122 e Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., vol.X, 1964, p. 120.
top6

nota7

Così Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p. 246.
top7

 

Bibliografia

  • BAVETTA, Mandato, Enc.dir., XXV, 1975
  • CAMPAGNA, Il problema dell'interposizione di persona, Milano, 1962
  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • CARRARO, Il mandato ad alienare, Padova, 1947
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • SETTESOLDI, Il mandato ad acquistare e ad alienare, Milano, Il mandato a cura di Alcaro, 2000

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Straordinaria legittimazione del commissionario a disporre dei beni del committente"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti