Alienazione delle quote del socio moroso


Ai sensi dell'art. 2466 cod.civ. (cfr. il previgente art.2477 cod.civ.) qualora il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Una volta decorso inutilmente questo termine, gli amministratori, qualora non reputino di dover instare per l'adempimento, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione, a rischio e per conto del socio moroso, la di lui quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. Quando gli altri soci non abbiano presentato offerte per l'acquisto, la quota viene venduta all'incantonota1. Ciò tuttavia unicamente se l'atto costitutivo lo permetta, ben potendo la struttura sociale risultare essenzialmente chiusa.

La norma attribuisce, subordinatamente ai requisiti predetti (vale a dire la mancata effettuazione del conferimento, l'inutile invio della diffida, il decorso del termine di trenta giorni), una vera e propria legittimazione straordinaria dell'organo amministrativo al quale la legge attribuisce eccezionali poteri di autotutela.

In buona sostanza l'amministratore ha la possibilità di alienare negozialmente la quota del socio moroso in primo luogo a coloro che sono già soci, secondariamente a terzi estranei rispetto alla compagine sociale, sia pure, in tale ultimo caso, subordinatamente all'assenza di vincoli nell'atto costitutivonota2. E' scomparsa dalla norma l'espressione "per conto" riferita al socio moroso, facendosi menzione esclusivamente del fatto che la vendita avviene "a rischio e pericolo" del soggetto inadempiente. Sembra logico dedurne che la legittimazione all'alienazione viene conferita dalla legge per soddisfare soprattutto l'interesse sociale.

Non è necessaria alcuna procedura giudiziale: pare sufficiente la stipulazione di un atto di cessione onerosa delle quote nel quale si avrà cura, proprio allo scopo di giustificare la legittimazione del cedente in ordine all'atto, di rigorosamente illustrare la sussistenza dei requisiti che fondano la fattispecie. In particolare occorrerà citare gli estremi della diffida e della notificanota3. Quest'ultima deve prevedere, come detto, l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni. Sicuramente sarà ammissibile la previsione di un periodo di tempo più lungo.

Che cosa dire dell'ipotesi in cui il socio debitore replicasse, fornendo giustificazioni del proprio comportamento omissivo? Si pensi alla deduzione del socio di vantare un credito verso la società tale da potere essere compensato con il proprio debito afferente alla sottoscrizione dei decimi non ancora versati. Il profilo è particolarmente delicato, dal momento che l'eventuale carenza dei presupposti farebbe venir meno la legittimazione dell'amministratore cedente, con tutto quanto segue relativamente alla validità dell'atto.

Come dovrà comportarsi il notaio incaricato della stipula dell'atto di cessione? Assai probabilmente egli dovrà raccogliere le dichiarazioni dell'amministratore e regolarsi di conseguenza: pertanto, a meno che risultino manifestamente insussistenti i requisiti onde fondare la legittimazione in discorso, dovrà ricevere l'atto.

Destinatari dell'offerta sono anzitutto gli altri soci, proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno. Soltanto in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta all'incantonota4.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio (pare trattarsi di una condotta vincolata e non più facoltativa, come per il testo previgente), trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Anche in questo caso, proprio in relazione alla riduzione del capitale conseguente alla esclusione, risulterà indispensabile la redazione di apposito atto, i cui presupposti sono costituiti non soltanto dal già riferito procedimento volto a mettere in mora il socio, bensì anche dall'impossibilità di procedere altrimenti, alienando agli altri soci ovvero a terzi la partecipazione socialenota5.

Ai sensi del penultimo comma della norma in esame il socio in mora non ha la possibilità di partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni esaminate infine si applicano anche nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, siano scadute o divenute inefficaci la polizza assicurativa ovvero la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'art.2464 cod.civ. allo scopo di assicurare l'adempimento degli obblighi relativi alla prestazioni d'opera o di servizi da parte del socio (ultimo comma art.2466 cod.civ.).

Note

nota1

Il nuovo testo dell'art.2466 cod.civ. si segnala rispetto al precedente art.2477 cod.civ. per l'espressa previsione della possibilità che gli amministratori optino, a fronte della condotta del socio moroso, nel senso della promozione di azioni atte ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di eseguire il conferimento promesso. Ciò si spiega con la possibilità che il socio moroso sia tenuto non già semplicemente a versare denari, bensì ad eseguire prestazioni ulteriori (conferimento dell'opera, di beni in godimento). E' chiaro che in siffatte ipotesi può essere più utile per la società instare per l'adempimento piuttosto che pervenire alla sostanziale esclusione del socio inadempiente (Masturzi, in La riforma delle società, 3, Torino, 2003, p. 42). Cfr., in relazione alla previgente disciplina, Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, p.581 e Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1987, p.601 i quali sottolineavano, anche sotto il vigore del testo dell'art. 2477 cod.civ.precedente la riforma del diritto societario, la sostanziale somiglianza dell'articolo commentato con la disposizione prevista dall'art. 2344 cod.civ. in tema di società per azioni.
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nota2

Cfr. Masturzi, in La riforma delle società, 3, cit., p. 44. In relazione alla precedente formulazione, si vedano Santini, Società a responsabilità limitata, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1984; Rivolta, La società a responsabilità limitata, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1982.
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nota3

Così Zanarone, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.V, Torino, 1997, p.1295.
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nota4

Santini, cit., p.91.
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nota5

Campobasso, Diritto commerciale, vol.II, Torino, 1997, p.491.
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1987
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997
  • MASTURZI, La riforma delle società, Torino, 2003
  • RIVOLTA, La società a responsabilità limitata, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1984
  • SANTINI, Società a responsabilità limitata, Milano, Tratt.dir.civ. diretto da Cicu e Messineo, 1982
  • ZANARONE, Torino, Comm.cod.civ., V, 1997

Prassi collegate

  • Quesito n. 338-2016/I, Morte del socio moroso di srl
  • Quesito n. 19-2016/C, Rilascio della copia esecutiva di un atto costitutivo di srl contro il socio moroso
  • Quesito n. 724-2014/I, Vendita in danno di quota di s.r.l. sportiva dilettantistica e determinazione del prezzo
  • Quesito n. 661-2014/I, Socio moroso titolare di quota s.r.l. pignorata
  • Quesito n. 838-2013/I, Amministratore unico di s.r.l. e conflitto di interessi in sede di acquisto della quota del socio moroso
  • Quesito n. 101-2014/I, Socio moroso di srl
  • Quesito n. 973-2013/I, Aumento di capitale, esclusione del socio moroso e conseguente riduzione
  • Quesito n. 921-2013/I, Riduzione del capitale per perdite, quota pignorata e socio moroso
  • Quesito n. 194-2011/I, Esclusione del socio moroso da società consortile a RL
  • Quesito n. 124-2011/I, Fusione e sorte della partecipazione del socio moroso
  • Quesito n. 24-2006/I, Srl con due soci, vendita in danno di quota e acquisto da parte dell’amministratore, socio

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