Tutela dei creditori del tradens (contratto estimatorio)



Ai sensi dell'art. 1558 cod.civ., i creditori dell'accipiens non possono sottoporre le cose consegnategli a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo. Sotto questo profilo giova ribadire che, almeno secondo la tesi preferibile, le cose affidate all'accipiens affinchè provveda alla vendita rimangono di proprietà del tradens fino al momento in cui non vengano alienate.

La norma citata prosegue escludendo che il tradens possa comunque disporre delle cose consegnate fino al tempo della restituzionenota1 .

Nulla viene detto circa l'eventuale azione competente ai creditori del tradens. La cosa non è di secondaria importanza: si pensi al soggetto che, versando in una rilevante situazione debitoria, abbia fatto consegna, nella propria qualità di distributore professionale di merci, di ingenti quantitativi di beni destinati alla vendita, venendo di fatto a svuotare i propri magazzini. Per i creditori di costui può essere di notevole rilievo poter eventualmente intraprendere azioni esecutive sulle merci (specie quando esse siano soggette a rapida obsolescenza).

Prevale sul punto l'opinione secondo la quale i creditori del tradens sarebbero legittimati a promuovere ogni azione cautelare ovvero intesa ad aggredire esecutivamente i beni consegnati. In particolare si fa notare che, assai significativamente, il I° comma dell'art. 1558 cod.civ. vieta l'azione soltanto ai creditori dell'accipiens. Nè il II° comma della stessa norma può essere interpretato estensivamente, essendo funzionale ad impedire che, nei rapporti tra le parti, possano crearsi conflitti di attribuzione relativamente alla titolarità dei beni nota2.

Note

nota1

La disposizione normativa rinviene giustificazione nel riconoscimento di un potere dispositivo in capo all'accipiens che verrebbe a confliggere con la contemporanea legittimazione del tradens (Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.223). Il divieto di pignoramento trova la propria ratio nella necessità di evitare la paralisi dell'attività commerciale dell'accipiens con la conseguente impossibilità per il medesimo di dare esecuzione al contratto (Majello, Recensione a Balbi, in Dir. e giur., 1954, p.100).
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nota2

In questo senso Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna, Roma, 1970, p.33; Luminoso, cit., p.222. E' chiaro, peraltro, che l'esercizio di azioni esecutive da parte dei creditori del tradens costituirebbe una condicio iuris risolutiva del contratto stesso, giacché produrrebbe la cessazione degli effetti del contratto estimatorio, allo scopo di tutelare i creditori del tradens (così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.231 in nota 27). Contra Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.261, a giudizio del quale occorre ritenere che anche i creditori del tradens non possano sottoporre a sequestro o a pignoramento i beni consegnati all'accipiens prima che sia pagato il relativo prezzo di stima. Ciò si ricaverebbe dal II° comma dell'art.1558 cod.civ. , in cui il divieto di disposizione da parte del tradens implicitamente nega la proponibilità di procedure esecutive da parte dei creditori di quest'ultimo. Diversamente sarebbe pregiudicata la stessa funzione del contratto che è quella di consentire all'accipiens la vendita delle cose a terzi.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MAIELLO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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