L'azione surrogatoria



L'art. 2900 cod.civ. prevede un'azione a favore dei creditori intesa ad evitare che il debitore venga a diminuire la consistenza del proprio patrimonio tenendo un contegno semplicemente omissivo, rimanendo cioè inerte in situazioni nelle quali, al contrario, una buona amministrazione gli imporrebbe di attivarsi per fare salve le proprie ragioni.

Si pensi a Tizio, debitore di Caio, il quale a propria volta è creditore di Sempronio. Cosa dire del caso in cui Tizio, trascurando di far valere il proprio diritto di credito, liquido ed esigibile, nei confronti di Sempronio, si trovi in una situazione di impossibilità a far fronte ai propri debiti?

L'ordinamento non poteva non approntare un'azione volta a consentire al creditore di reagire, sostituendosi al debitore nel compimento di quegli atti che si palesassero necessari per farne salve le ragioni di credito (nella fattispecie provvedere a richiedere il pagamento della somma di denaro a Sempronio, eventualmente mettendolo in mora, riscuotere la somma, ponendola a disposizione del proprio debitore).

E' d'altronde chiaro che una tale attività sia assolutamente straordinaria: in generale non si può certo pensare che un soggetto, soltanto perché creditore di un altro, abbia la possibilità di ingerirsi nella gestione degli affari di costui, controllando tempi e modalità di amministrazione del patrimonio. Ecco perché l'art. 2900  cod.civ. subordina in via generale la possibilità di ingerenza a due presupposti ulteriori rispetto al contegno semplicemente omissivo del debitore:

  1. che tale condotta inerte sia in grado di determinare non già un semplice danno economico per il debitore, bensì una vera e propria situazione di incapienza, per tale intendendosi l'impossibilità di garantire il soddisfacimento di tutti i crediti o, quantomeno, l'estrema difficoltà di realizzarne in via coattiva i diritti nota1 ;
  2. la natura patrimoniale non personale di detti diritti non esercitati. La norma in esame infatti nega azione in tutti i casi in cui si abbia a che fare con diritti o azioni che, pur avendo un contenuto patrimoniale, non possono essere esercitati da persona diversa rispetto al titolare nota2. Spesso non si tratta di una questione perspicua: nel senso che l'azione spetti ai creditori di un chiamato in relazione all'accettazione beneficiata, si veda Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 34297 del 22 novembre 2022.

In quale modo opera l'azione surrogatoria? Il creditore non è certamente il titolare della situazione attiva che viene fatta valere. Egli porrà in essere gli atti più opportuni, manifestando di agire per conto del proprio debitore. Gli effetti dell'attività compiuta verranno imputati direttamente al patrimonio del debitore: costui  profitterà dell'atto compiuto dal creditore al pari dell'intero ceto creditorio, che si avvantaggerà dell'incremento del patrimonio del soggetto obbligato nota3.

Una disamina più approfondita meritano aspetti quali la legittimazione attiva in ordine alla proposizione del rimedio nonché ciascuno dei presupposti sommariamente enunciati, con speciale riferimento alle concrete ipotesi applicative in cui l'azione risulta esperibile.

Note

nota1

Il pericolo d'insolvenza deve essere attuale e concreto non bastando una generica eventualità di futura insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore (Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997,p.427).
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nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.651; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.498; Patti, L'azione surrogatoria, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, vol.XX, Torino, 1985, p.128. Quest'ultimo esclude la legittimazione surrogatoria anche nel caso di diritto al risarcimento del danno morale.
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nota3

nota 3

Per tale motivo si ritiene più corretto parlare di legittimazione surrogatoria, giacché il creditore è legittimato ad esercitare i diritti e le azioni di cui è titolare il debitore (Giampiccolo, voce Azione surrogatoria, in Enc.dir., vol.IV, 1959, p.951).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • GIAMPICCOLO, Azione surrogatoria, Enc.dir., IV, 1959
  • PATTI, L'azione surrogatoria, Torino, Tratt.dir.priv.dir. Rescigno, XX, 1985


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