Indisponibilità dei beni da parte del tradens



L'ultimo comma dell'art.1558 cod.civ. dispone espressamente per il tradens un vincolo di indisponibilità delle cose fino al tempo in cui eventualmente non gli vengano restituite.

Sarebbe d'altronde contraddittorio ipotizzare una legittimazione concorrente di tradens e di accipiens in ordine all'alienazione degli stessi beni nota1 . Si osservi come in relazione alla prescrizione in esame possa essere differenziato il potere di disposizione dell'accipiens rispetto a quello che potrebbe vantare un procuratore, munito di poteri rappresentativi (diretti). Se Tizio conferisce procura a Caio allo scopo di vendere un determinato bene, ha luogo un fenomeno di  legittimazione concorrente in forza del quale sia Tizio, sia Caio potranno procedere alla vendita.

Nell'ipotesi in esame le cose stanno diversamente: la consegna delle cose da vendere esclude, fino al tempo della restituzione delle stesse, la possibilità  di disporne da parte del proprietario. La straordinaria legittimazione che l'accipiens può vantare non deve tuttavia far pensare che costui sia divenuto anzitempo proprietario di quanto ricevuto in consegna, tanto è vero che i creditori dell'accipiens non possono sottoporre le cose a sequestro o pignoramento "finchè non ne sia stato pagato il prezzo" (I° comma art.1558 cod.civ. ) nota2. La stessa cosa si può dire che accada per i creditori del tradens che abbiano fatto consegna delle cose: essi dovranno attendere l'esito del contratto. Se l'accipiens restituirà quanto ricevuto detti creditori potranno sottoporre le cose già oggetto del contratto ad esecuzione, diversamente avranno la possibilità di colpire le somme relative al prezzo (potendo procedere anche pignorando il diritto di credito presso l'accipiens) nota3.

Note

nota1

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.223.
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nota2

Si può semmai ritenere che gli eventuali atti di disposizione posti in essere dal tradens siano sospensivamente condizionati alla restituzione delle cose: cfr. Giannattasio, Del contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.114. E' chiaro poi che non potrà aversi, stante la realità del contratto estimatorio, un acquisto per effetto dell'art.1153 cod.civ. pregiudizievole per l'accipiens.
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nota3

Qualora i creditori del tradens abbiano ad intraprendere azioni cautelari od esecutive prima della scadenza del termine di restituzione, siffatti atti saranno pienamente validi, pur dovendosi ritenere subordinati alla condicio iuris che si verifichi la restituzione delle cose oggetto del contratto o il pagamento del prezzo (Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.51 e Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna, Roma, 1970, p.33).
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Bibliografia

  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974

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