Il codice civile ha disciplinato il contratto estimatorio soltanto per il tramite di tre norme (
artt.1556 ,
1557 ,
1558 cod.civ.). Nel corso della disamina che segue assumeremo in considerazione
la natura facoltativa dell'obbligazione di restituire in natura le cose già consegnategli che incombe sull'accipiens,
il momento del trasferimento della proprietà di dette cose e la natura giuridica della posizione dell'accipiens e del tradens rispetto alle medesime. Infine si farà il punto sulla
tutela giuridica delle parti e dei terzi, con speciale riferimento ai creditori delle parti.
Alcune regole possono inoltre essere ricavate interpretativamente dalla natura giuridica attribuita alla figura. Ad esempio, stante la realità del congegno negoziale, non si può dire che il tradens sia gravato da obbligazioni in senso tecnico. La consegna delle cose fatta all'accipiens viene ad integrare il perfezionamento stesso del contratto, non residuando in capo al tradens alcun ulteriore comportamento doveroso
nota1.
L'obbligazione dell'accipiens é invece una soltanto, vale a dire il pagamento del prezzo corrispondente alle cose consegnategli; la restituzione é dedotta come prestazione di un'obbligazione semplicemente facoltativa. Non
si pongono ulteriori obbligazioni a carico dell'accipiens. In particolare non sussiste un'obbligazione di custodire, dal momento che, come vedremo più specificamente, il rischio per il perimento o il deterioramento delle cose grava sull'accipiens, pur non essendo proprietario di esse.
Quando l'accipiens fosse tenuto a porre in essere determinati accorgimenti funzionali alla commercializzazione delle cose consegnategli (promuovere la vendita mediante messaggi pubblicitari, esporre le merci in una determinata posizione favorevole, etc.) verrebbero in esame obbligazioni scaturenti da speciali clausole o contrattazioni atipiche. Allo schema del contratto estimatorio sono infatti estranei obblighi in capo all'accipiens di procurare la vendita o di altrimenti attivarsi per organizzare la commercializzazione dei prodotti
nota2.
Note
nota1
Così Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.255.
top1nota2
In questo senso Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.221.
top2Bibliografia
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995