Vi sono casi in cui la legge, prescindendo dall'esistenza di poteri rappresentativi instaurati volontariamente ovvero dalle altre ipotesi di rappresentanza legale, incardina in capo ad un soggetto quella che può essere considerata una vera e propria
legittimazione straordinaria.
Si pensi non soltanto alla possibilità di esperire
l'azione surrogatoria ex art.
2900 cod.civ., bensì anche alla figura del
contratto per conto di chi spetta ed alla possibilità che l'amministratore di una società a responsabilità limitata
venda le quote del socio moroso ai sensi dell'
art.2466 cod.civ.. La prima e la terza figura si distinguono nettamente dalla seconda: quest'ultima opera sulla scorta della impossibilità di determinare il soggetto parte della stipulazione al tempo del perfezionamento di essa. Negli altri due casi invece il soggetto interessato non solo risulta assolutamente determinato, ma può essere addirittura contrario all'effettuazione dell'atto (tale può essere considerato il debitore che tiene un contegno inerte, "scavalcato" dal creditore che agisce ex art.
2900 cod.civ.).
Si pensi alla possibilità per il
commissionario (
art.1731 cod.civ.) di acquistare o di vendere beni per conto del committente con effetti direttamente imputabili nella sfera giuridica di costui. Quest'ultima problematica deve essere inquadrata in quella, di portata più vasta, afferente alla dinamica funzionale del mandato privo di poteri rappresentativi. Verrà infine considerata la natura della situazione giuridica in forza della quale nel
contratto estimatorio (
art.1558 cod.civ. ) l'accipiens è in grado di vendere cose che, a rigore, non sembrano (ancora) appartenergli.