Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 9


Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia già accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato è esentato dal fornire la prova di cui al comma 2 del presente articolo.
In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullità va rigettata e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti