Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 18


Quando nel giudizio penale si procede contro più imputati o vi sia costituzione di parte civile e l'organo competente abbia accertato, a norma degli articoli 14, 15 e 16, che i medesimi appartengono a gruppi linguistici diversi, si osservano le disposizioni che seguono:
a) l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato si svolge nelle forme e con le modalità indicate negli articoli 14 e 16;
b) la parte civile sceglie la lingua che intende usare nel processo;
c) i testimoni, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda vengono sentiti nella lingua materna;
d) gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni scritte rese nel processo, sono tradotti nell'altra lingua;
e) le dichiarazioni e le richieste orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state formulate;
f) le requisitorie orali del pubblico ministero sono pronunciate e quelle scritte sono redatte in entrambe le lingue;
g) le istanze e le memorie scritte vengono presentate in entrambe le lingue, mentre le difese orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state pronunciate;
h) i verbali vengono redatti contestualmente in entrambe le lingue;
i) i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, vengono redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando, a seguito della dichiarazione di cui all'art. 17 da parte di uno o più imputati, il processo si debba celebrare in una unica lingua.

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