Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 3


Disposizioni generali
Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.
A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1.
Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

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