Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 13


Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali
Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

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