Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 12


Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, nonché dall'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti e dai concessionari indicati nell'art. 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facoltà di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività, compresi i corsi di addestramento che si svolgano nella regione Trentino-Alto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli può essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando è prescritto da leggi o regolamenti.
La stessa facoltà spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, limitatamente alle funzioni e attività destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano.
Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al comma 1 sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'art. 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interessato è appartenente al gruppo linguistico tedesco.

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