Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 10


In caso di rigetto della eccezione di cui all'art. 8, l'interessato può ricorrere entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa al fine di fare pronunciare la nullità dell'atto, del provvedimento, della comunicazione o della notificazione per violazione, da parte dell'organo, dell'ufficio o del concessionario, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
Il ricorso può essere proposto, anche verbalmente, davanti alla cancelleria della sezione che provvede a redigere il processo verbale; il presidente della sezione autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale sarà trattato il ricorso.
Il ricorso può essere proposto, con le stesse modalità, anche dai soggetti contemplati nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle condizioni ivi stabilite.
Il ricorso, con il pedissequo decreto, è comunicato almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organo, all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonché all'istante.
Le parti possono stare in giudizio anche personalmente davanti alla sezione e possono presentare memorie non oltre i cinque giorni liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti, se comparse.
La sezione, quando pronuncia la nullità dell'atto impugnato, stabilisce anche d'ufficio se la nullità si estende a determinati atti connessi o conseguenti. L'organo, l'ufficio o il concessionario provvede alla rinnovazione dell'atto annullato entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
La sezione, in ogni caso, condanna la parte soccombente alle spese di giudizio.
Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie.
Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame.

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