Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 20


Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei rispettivi atti processuali. La lingua così prescelta rimane immutata per l'intero grado del giudizio.
Quando l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue, con traduzione degli atti e documenti a cura e spese dell'ufficio e con verbalizzazione contestuale nelle due lingue.
Gli atti e i documenti comunque notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti è notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione è esente da bollo.
I testimoni vengono interrogati e rispondono nella loro madrelingua.
Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma terzo dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella sua madrelingua.
Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.

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