Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 5


Gli atti e i provvedimenti per i quali è prescritta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emanati dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle società, dalle associazioni, dalle fondazioni, dai comitati e dai soggetti in genere, residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano, devono essere pubblicati nelle due lingue nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
Degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi dai regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici aventi sede fuori della regione, che interessano la provincia di Bolzano, viene data notizia con avviso in lingua tedesca inserito nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale nel quale è pubblicato l'atto nel testo italiano.
L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia cura la pubblicazione dell'avviso su richiesta della provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestività necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale.
L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e 3, è compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti da un incaricato della provincia di Bolzano secondo modalità da concordare tra la provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia.
La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, ferma la loro entrata in vigore.
Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle società per azioni o in altri casi di pubblicazione prescritta da leggi o regolamenti in analoghi bollettini o fogli ufficiali a carattere regionale o provinciale, ovvero nel Bollettino ufficiale della regione ove manchino edizioni locali di bollettini a carattere nazionale, i quali, comunque, dovranno dare notizia dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6, è effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione.
Le spese, dovute dai soggetti privati per le pubblicazioni previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle richieste per la pubblicazione in una sola lingua.

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