Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 8


I cittadini della provincia di Bolzano possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7.
L'eccezione può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione è proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.
L'eccezione può essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalità, davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.
L'eccezione può essere altresì sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica.
L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto.
L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.
In caso di infondatezza della eccezione, l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, dà notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti.
L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.

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