Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 4


A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità dei cittadini, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.
A tal fine sono considerati:
a) atti destinati alla generalità dei cittadini, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;
b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;
c) atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.
Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.
Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

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