Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 5bis


1. Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.
2. Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.
(Aggiunto dalla L. 25 marzo 1982, n. 94)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 5bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti