Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 2


1. Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (9), anche fuori dai piani di zona purché in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (10). I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
2. Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
3. Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'art. 22 della L. 8 agosto 1977, n. 513.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
4. All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
(Gli attuali commi quarto, quinto e sesto così modificano l'originario comma quarto per effetto della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
5. Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (9), sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
(Gli attuali commi quarto, quinto e sesto così modificano l'originario comma quarto per effetto della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
6. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa.
(Gli attuali commi quarto, quinto e sesto così modificano l'originario comma quarto per effetto della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
7. Un'aliquota pari al 30 per cento del programma da realizzare è riservata a coppie di nuova formazione e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificate ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.
8. Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 1.400 miliardi previsto per il biennio 1982-83. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
9. Il 40 per cento del finanziamento di cui al presente articolo è riservato ai territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
10. In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari.
(Periodo aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
11. All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83 con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi (17/a).
12. Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al decimo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982 (11) (17/a).
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
13. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.
14. (Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, sostituisce il primo comma dell'art. 21, L. 5 agosto 1978, n. 457, riportata al n. A/LXXXI)
15. Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 (16), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

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