Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 14


1. Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663 (Non conv. in legge).
3. Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine.
4. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10 del D.L. 20 novembre 1981, n. 663.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984
6. (Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 12 settembre 1983, n. 462, conv. in l. 10 novembre 1983, n. 637).
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;
b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 18 milioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso;
c) (Lettera soppressa dalla legge di conversione (l. 25 marzo 1982, n. 94);
d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
8. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE.
9. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.
10. Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed i proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
11. L'integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata.
12. Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'articolo 13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

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