Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 5


1. (Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, sostituisce l'ultimo comma dell'art. 11, D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, riportato al n. A/XI)
2. (Comma soppresso dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
3. (Comma soppresso dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94.)
4. (Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, aggiunge la lettera r) all'art. 3, L. 5 agosto 1978, n. 457, riportata al n. A/LXXXI)
5. (Il comma che si omette aggiunge la lettera f) all'art. 13, L. 5 agosto 1978, n. 457)
6. (Sostituisce il quarto comma dell'art. 18, L. 5 agosto 1978, n. 457, riportata al n. A/LXXXI)
7. Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 è differito al 1° gennaio 1984.
8. (Aggiunge, dopo il primo, un comma all'art. 56, L. 5 agosto 1978, n. 457, riportata al n. A/LXXXI)
9. Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nella quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche.
[10. Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari di cui all'art. 18, L. 5 agosto 1978, n. 457.]
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 26 aprile 1983, n. 130, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato)
11. (Comma abrogato dall'art. 10, L. 26 aprile 1983, n. 130, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato)
(Il comma sostituisce con due commi il secondo comma dell'art. 11, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629)
[12. Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER.]
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 26 aprile 1983, n. 130, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato)
[13. In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera h), e 10 lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (33), il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima.]
(Comma abrogato dall'art. 10, L. 26 aprile 1983, n. 130, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato)
14. Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.
15. Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'articolo 13, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
16. (Comma soppresso dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94.)
17. Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'art. 10, L. 8 agosto 1977, n. 513, nonché al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative è applicabile l'art. 10, L. 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente.
(Gli attuali commi diciassettesimo e diciottesimo così sostituiscono gli originari commi diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo per effetto della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
19. Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'articolo 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione.
20. (Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 23, L. 3 gennaio 1978, n. 1)
21. I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania.
(Comma aggiunto dalla 25 marzo 1982, n. 94)

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