Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 15BIS


1. Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
2. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a),b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (70), può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
3. Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
(Aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

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