Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 4


1. Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia.
(L'attuale primo comma così sostituisce gli originari commi dal primo al settimo per effetto della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
2. Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi, anche a mezzo di concessioni, a soggetti ritenuti idonei.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
3. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
4. Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.
5. Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.
6. Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamento quale contributo in conto capitale fino alla metà dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti.
7. A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere assegnato solo un finanziamento non superiore al quaranta per cento della spesa necessaria per la realizzazione del programma medesimo.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94. Vedi, anche, l'art. 2, commi 65-67 e 69, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
8. (Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, sostituisce la lettera f) dell'art. 2, L. 5 agosto 1978, n. 457, riportata al n. A/LXXXI)

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