Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 1


1. L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.
2. Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.
3. I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.
4. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (2), è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 150 miliardi.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
5. La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure già fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 7.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;
b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
7. Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
8. Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziario ai sensi del sesto comma del presente articolo, di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi (4).
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
9. Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.
10. Il Ministro del tesoro provvederà, a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
11. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (2), è autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
12. Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi.
(Gli attuali commi undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l'originario comma per effetto della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
13. Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilità previste per i bienni successivi.
14. (Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, aggiunge il n. 7 all'art. 9, primo comma, L. 5 agosto 1978, n. 457, riportata al n. A/LXXXI)

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