Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 10


1. Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potrà essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984.
(Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 12 settembre 1983, n.462, conv. in l. 10 novembre 1983, n. 637)
4. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, è condizione di procedibilità dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al Precedente comma è proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosità, solo se questa risulti sanata.
5. L'istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della L. 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella L. 15 febbraio 1980, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.
6. Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuora fissazione
dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.
7. La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di inammissibilità della istanza.
8. (Comma abrogato dalla L. 25 marzo 1982, n. 94)
9. In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia già stato emesso un provvedimento ai sensi degli artt. 10 e 12, D.L. 20 novembre 1981, n. 663 (Non conv. in legge).
11. Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982.
(Termine prorogato al 30 giugno 1983 dall'articolo unico l. 7 febbraio 1983, n. 24)

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