Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 15


1. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
2. Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.
3. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.
4. Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al secondo comma all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.
5. In caso di attestazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.
6. Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.
7. Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
8. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all'eventuale beneficiario.
9. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663, e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.

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