Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 13


1. Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge di convocazione del presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
2. Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni.
3. Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
4. Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati.
5. Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più province, della commissione fanno parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area.
6. Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinché egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)
7. Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.

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