Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 6


1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitati sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
(Comma così sostituito dalla L. 25 marzo 1982, n. 94)
2. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (50), non è richiesta l'approvazione regionale nè alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
(Comma così sostituito dalla L. 25 marzo 1982, n. 94)
3. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c), e d), L. 5 agosto 1978, n. 457;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.
(Comma così sostituito dalla L. 25 marzo 1982, n. 94)
[4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984].
(Comma così sostituito dalla L. 25 marzo 1982, n. 94)
5. (Comma soppresso dalla L. 25 marzo 1982, n. 94)

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