Codice Civile art. 2346
Elenco dei capitoli
SEZ.V Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (intitolazione così sostituita dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).(EMISSIONE DELLE AZIONI) 1. La partecipazione sociale e' rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto puo' escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. 2. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla societa'. 3. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. 4. A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto puo' prevedere una diversa assegnazione delle azioni. (Comma così modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310). 5. In nessun caso il valore dei conferimenti puo' essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. 6. Resta salva la possibilita' che la societa', a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalita' e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione (art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366). (Testo previgente: Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.)
Documenti collegati 13 - Clausola statutaria illecita, introdotta con delibera non più impugnabile, e successive decisioni a tale clausola conformi 142 - Categorie di azioni e diritto di nomina di amministratori e sindaci (artt. 2348 comma 2, 2351 commi 2, 4 e 5 c.c.) 144 - Azioni a voto diverso e quorum assembleari (artt. 2351, 2357-ter, comma 2, 2368, 2369 cc, 120, 127-quinquies, 127-sexies tuf) 36 - Aumento del capitale sociale e azioni senza valore nominale 37 - Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale 61 - Emissione di obbligazioni convertibili con disaggio 71 - Mancata emissione dei certificati azionari 72 - Imputazione del disavanzo da concambio nella fusione e nella scissione Assegnazione di azioni non proporzionale al valore dei conferimenti in sede di aumento del capitale sociale Azioni e principio di uguaglianza Categorie di azioni e nomina degli amministratori Codice Civile Funzione del capitale sociale nella società in nome collettivo Gli strumenti finanziari similari alle azioni e le partecipazioni al capitale e al patrimonio di società ed enti non residenti H.J.1 - Esercizio di voto degli strumenti finanziari H.K.10 – Obbligazioni convertibili in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente I benefici dei soci fondatori di società di capitali (25/2012) I.I.28 - Partecipazioni e valore nominale Indicazione del numero e del valore nominale delle azioni (società per azioni) Indicazione delle regole di ripartizione degli utili (società per azioni) La distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti Le azioni emesse da società residenti Le azioni postergate nelle perdite: ratio e caratteri Le azioni senza indicazione del valore nominale Obbligazioni convertibili in azioni Stima dei conferimenti in natura e dei crediti