Obbligazioni convertibili in azioni



Il fenomeno dell'obbligazione convertibile previsto dall'art. 2420 bis cod. civ. è assumibile nell'ambito delle obbligazioni con facoltà alternativa o facoltative nota1.

L'obbligazione convertibile attribuisce all'obbligazionista il diritto di ottenere il rimborso del prestito oppure, a sua scelta, il diritto di sottoscrivere titoli azionari dell'emittente (procedimento diretto) o di altra società (procedimento indiretto) in base ad un determinato rapporto di cambio. La dichiarazione di conversione configura modalità di esercizio del diritto di scelta .

V'è anche chi ricostruisce il fenomeno come scomposizione in due distinti momenti:contratto di mutuo e patto di opzione. L'esercizio dei diritti afferenti a tale patto determinerebbe l'estinzione del credito connesso al mutuo per novazione o compensazione rispetto al prezzo relativo alla sottoscrizione dell'azione (Corte di Appello di Genova, 11 luglio 1994 ).

Ai sensi del I comma dell'art. 2441 cod. civ. le obbligazioni convertibili (come le azioni di nuova emissione) devono essere offerte in opzione a coloro che sono già soci nota2. Poiché infatti in esito all'esercizio della facoltà di conversione i titolari assumerebbero la qualità di soci, è evidente l'interesse di ciascun socio a mantenere immutato il proprio peso nella compagine sociale.

La legge desidera da un lato preservare l'integrità e la consistenza del capitale sociale, dall'altro tutelare gli obbligazionisti aventi diritto alla conversione imponendo alla società di emettere i titoli azionari destinati al servizio del prestito obbligazionario.

Sotto il primo profilo deve essere segnalata la mancata riproduzione, nel testo della norma vigente in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, del divieto di emissione di obbligazioni convertibili per una somma inferiore al valore nominale di esse. Attualmente infatti v'è la possibilità di emettere azioni prive dell'indicazione del valore nominale (III comma art. 2346 cod. civ.). La disciplina relativa alle obbligazioni convertibili non poteva che adeguarsi al fenomeno. Occorrerà piuttosto avere come termine di riferimento l'importo globale del prestito obbligazionario, che non potrà essere inferiore a quello dell'aumento del capitale sociale posto a servizio della conversione.

La deliberazione di emissione non può inoltre essere adottata se il capitale sottoscritto non risulta anche interamente versato nota3. In buona sostanza si tratta delle stesse regole che vigono ( ex artt. 2346 e 2348 cod. civ.) in tema di azioni di nuova emissione nota4.

In secondo luogo, il particolare rapporto voluto dalla legge tra importo delle obbligazioni emesse rispetto al capitale versato ed esistente deve permanere per tutta la durata del prestito nota5. In considerazione di ciò, mentre è sempre possibile l'aumento del capitale, viceversa è vietata la riduzione volontaria (già per esuberanza)mediante rimborso di parte del valore dei conferimenti o della liberazione parziale dall'obbligo di eseguirli.

Tale divieto opera solo se con la riduzione venga intaccato il rapporto tra capitale ed obbligazioni ancora da rimborsare. Esso non vale ovviamente quando la riduzione del capitale sociale deve obbligatoriamente essere deliberata in conseguenza di perdite. In questa ipotesi, al fine di tutelare gli obbligazionisti, gli eventuali futuri utili sono sottoposti a uno speciale vincolo di indisponibilità.Occorre infatti che la riserva legale venga calcolata in base al capitale esistente al momento della emissione delle obbligazioni.

Essendo tuttora in corso l'aumento di capitale conseguente all'esercizio della facoltà di conversione connessa all'emissione di precedente prestito obbligazionario, è inoltre possibile deliberare l'emissione di nuovo prestito obbligazionario (ovviamente nei limiti previsti dalla legge con riferimento all'entità del capitale versato ed esistente: cfr.Corte di Appello di Milano, 24 ottobre 1983 ).

Sotto il secondo aspetto l'art. 2420 bis cod.civ. impone l'obbligo di deliberare in contestualità rispetto alla deliberazione di emissione delle obbligazioni, l'aumento di capitale sociale per ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in opzione sulla base del rapporto di cambio.

Ogniqualvolta gli obbligazionisti facciano richiesta di conversione (semestre per semestre: cfr. art. 2420 bis cod. civ.) sussisterà semplicemente l'obbligo dell'organo amministrativo in ordine alla mera emissione dei titoli azionari, a fronte di un aumento di capitale già compiutamente deliberato. In relazione al concreto esercizio della facoltà di conversione gli amministratori dovranno depositare relativa attestazione di intervenuta esecuzione dell'aumento di capitale corrispondente. Fino a che non sia intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, non si potrà fare menzione dell'aumento di capitale negli atti della società (II comma art. 2444 cod. civ. , richiamato espressamente dal III comma della norma in esame).

Particolari eventi attinenti alla variazione della misura del capitale producono rilevanti conseguenze in ordine al diritto di conversione, venendo potenzialmente ad alterare il rapporto di conversione e dunque i diritti dei titolari di obbligazioni convertibili.

Note

nota1

Tali obbligazioni sono qualificate dal fatto di attribuire al sottoscrittore il diritto di conversione del credito in azioni (Cavallo-Borgia, Azioni e obbligazioni di società, Padova, 1985, p. 385; Casella, Le obbligazioni convertibili in azioni, Milano, 1983, p.75).
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nota2

Portale, Opzione e soprapprezzo nella novella azionaria, in Giur. comm., 1975, p. 212.L'A. ritiene che l'esercizio del diritto di opzione dell'obbligazionista sia condizionato all'esercizio del diritto di conversione.
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nota3

Il divieto sussiste solo per gli aumenti di capitale già sottoscritti e non per quelli semplicemente deliberati: pertanto è da considerarsi legittima l'emissione di obbligazioni convertibili deliberata in pendenza del termine per la sottoscrizione di un aumento di capitale: cfr. Fenghi, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, Torino, vol. V, 1999, p. 1174; Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto delle società, 1995, Torino, p. 461.
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nota4

Campobasso, Diritto commerciale, cit., p. 461.
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nota5

Domenichini, Le obbligazioni convertibili in azioni, Milano, 1992, p. 81.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale , Torino, II, 1995
  • CASELLA, Le obbligazioni convertibili in azioni, Milano, 1983
  • CAVALLO BORGIA, Azioni e obbligazioni di società, Padova, 1985
  • DOMENICHINI, Le obbligazioni convertibili in azioni, Milano, 1992
  • FENGHI, Comm.cod.civ.Cendon, Torino, V, 1999
  • PORTALE, Opzione e soprapprezzo nella novella azionaria, Giur.comm., 1975

Prassi collegate

  • Quesito n. 129-2015/I, Prestito obbligazionario convertibile e soppressione del diritto di conversione
  • Quesito n. 100-2015/I, Obbligazioni convertibili in azioni proprie
  • Quesito n. 13-2015/I, Emissione di obbligazioni garantite da ipoteca e designazione del notaio (art. 28, n. 3, l. not.)
  • Quesito n. 812-2014/I, Trasformazione di Spa che ha emesso prestito obbligazionario in Srl, verifica dei presupposti
  • Studio n. 143-2014/I, Le modifiche ai limiti all’emissione del prestito obbligazionario (il nuovo comma 5 dell’art. 2412 cc)
  • Quesito n. 476-2013/I, Titoli di debito di SrL convertibili in azioni di SpA
  • Quesito d'Impresa n. 71-2013/I, Emissione di obbligazioni convertibili per importo superiore al limite quantitativo previsto dal comma 1 dell'art.2412
  • Quesito n. 18-2011/I, Emissione di obbligazioni convertibili e limitazioni alla facoltà di conversione

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