Azioni e principio di uguaglianza



Il I comma del nuovo art. 2348 cod.civ. , disponendo che " le azioni devono essere di uguale valore ", e che le stesse " conferiscono uguali diritti ", ripropone invariato il noto principio di uguaglianza delle azioni.
Tale principio presenta, nel nostro ordinamento societario, due diversi significati: in primo luogo, l'uguaglianza delle azioni attiene al relativo valore nominale, ed è unanimemente considerata regola inderogabile nota1, in quanto costituente un elemento tipico della struttura organizzativa delle società a base capitalistica (dove il capitale sociale risulta idealmente suddiviso in un numero predeterminato di parti standardizzate ed indivisibili); sicché l'azione si configura come partecipazione sociale alla quale è attribuita valore unitario, e dunque si manifesta come unità di misura della partecipazione sociale nota2 che, proprio in quanto tale, per definizione, non può essere unitaria.
Occorre evidenziare, a questo riguardo, che la regola dell'uguale valore nominale delle azioni mantiene la sua validità ed il suo significato anche nell'ipotesi in cui la società si avvalga della facoltà, prevista dal riformulato art. 2346 cod.civ. , di emettere azioni senza valore nominale: come si è detto in precedenza, queste azioni non sono affatto prive in assoluto di valore nominale, ma semplicemente dell'indicazione di tale valore secondo una cifra predeterminata, che non figura né nello statuto della società, né sul titolo azionario, e che può comunque essere ottenuta indirettamente, dividendo la somma del capitale sociale per il numero delle azioni emesse.
Nel secondo significato, l'uguaglianza delle azioni si riferisce ai diritti sociali incorporati nelle stesse, in riferimento ai quali essa è concordemente considerata una uguaglianza formale, oggettiva e relativa nota3.
Formale, in quanto chi possiede una somma di azioni tale da assicurare, anche di fatto, il controllo dell'assemblea, o coloro che, privi individualmente di una partecipazione maggioritaria, ne acquistano il controllo in virtù di sindacati azionari, non può dirsi che abbiano "uguali diritti" rispetto agli altri azionisti: e ciò perché gli azionisti di maggioranza non hanno solo un maggior potere, proporzionale al maggior numero di azioni possedute; essi hanno, nelle proprie mani, "tutto il potere di governo della società" nota4.
Oggettiva nota5, in quanto l'uguaglianza si riferisce alle azioni atomisticamente considerate ed ai diritti che ciascuna di esse attribuisce, mentre non riguarda la posizione concreta del singolo socio derivante dal complesso dei diritti di cui egli effettivamente dispone: sicché, in relazione a quei diritti che competono in proporzione al numero delle azioni possedute (diritto al voto, agli utili, alla quota di liquidazione), si crea fra i diversi azionisti una situazione di disuguaglianza soggettiva nota6 che rappresenta l'effetto naturale della regola, sottesa al modello tipologico della società per azioni, in base alla quale la posizione di ciascun socio è commisurata al numero delle azioni di cui egli è titolare.
Relativa nota7 in quanto lo stesso legislatore consente ai soci, con lo statuto o con sue successive modifiche, di derogare in via generale ed astratta all'uguaglianza dei diritti incorporati nell'azione, mediante la creazione di "categorie di azioni fornite di diritti diversi" (art. 2348, II comma, cod.civ. ), cioè di una pluralità di azioni provviste di diritti differenti da quelli propri delle azioni già in circolazione o contestualmente create, e che proprio in virtù di tale diversità vengono costituite in categoria.
A quest'ultimo proposito la dottrina si è mostrata fino ad oggi concorde nel rilevare che, in presenza di più categorie di azioni nell'ambito di una medesima società, il principio di uguaglianza riprende tuttavia piena efficacia, ed esso deve quindi essere osservato nell'ambito di ciascuna categoria, impedendo di attribuire diritti diversi agli azionisti che ad essa appartengono.
Tale principio è stato ora espressamente codificato dal legislatore delegato, che ha aggiunto all'art. 2348 cod.civ. un III comma, il quale dispone appunto che " tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti ".
Alcuni autori nota8 hanno tuttavia precisato come la disposizione in commento, nella sua formulazione originaria, è stata comunemente intesa come norma idonea a garantire la parità dei diritti dei soci, ma non a fondare un più ampio diritto dei soci medesimi alla parità di trattamento, avendo essa riguardo alle azioni in termini oggettivi ed atomistici, e non alla posizione concreta degli azionisti. Secondo tale opinione, dunque, sarebbe stato auspicabile che il legislatore della riforma, sull'esempio di quanto già da tempo avvenuto in Germania, sfruttasse l'occasione per recepire finalmente nel nostro ordinamento societario il principio della parità di trattamento degli azionisti, che avrebbe costituito senza dubbio un efficace ed importante strumento per perseguire, sul terreno della struttura finanziaria, l'obiettivo generale di favorire la competitività delle imprese italiane indicato dall'art. 2, lett. a) della legge delega .

Note

nota1

Cfr. Grosso, Categorie di azioni ed assemblee speciali: il diritto italiano nel contesto comunitario, Milano, 1999, p. 35-36.
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nota

nota2

Cfr. Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società: società di capitali e cooperative, a cura di Olivieri-Presti-Vella, Bologna, 2003, pp.63-64.
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nota3

Cfr. Caratozzolo-Di Amato-Dimundo-Lo Cascio- Muscolo-Proto, Società per azioni, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, pp. 27 ss.
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nota4

Cfr. Galgano, Diritto commerciale: l'imprenditore, le società, Bologna, 2005, p. 200.
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nota5

Cfr. Campobasso, Diritto delle società, in Diritto Commerciale 2, Torino, 2002, p. 204.
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nota6

Cfr. Campobasso, op.cit., p. 206.
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nota7

Cfr. Campobasso, op.cit., p. 204.
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nota8

Cfr. AA.VV., La riforma delle società: commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, p. 136.
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Bibliografia

  • AAVV, La riforma delle società: commentario del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.6, Torino, a cura di Sandulli-Santoro, 2003
  • ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il nuovo diritto delle società: società di capitali e cooperative, Bologna, a cura di Olivieri-Presti-Vella, 2003
  • CAMPOBASSO, Diritto delle società, Torino, Diritto commerciale 2, 2002
  • GALGANO, Diritto commerciale: l'imprenditore, le società , Bologna, 2005
  • GROSSO, Categorie di azioni ed assemblee speciali: il diritto italiano nel contesto comunitario, Milano, 1999

Prassi collegate

  • Quesito n. 1100-2014/I, Annullamento azioni proprie, riduzione capitale, contestuale aumento e applicabilità del terzo comma dell'art. 2445 cc
  • Quesito n. 36-2015/I, Categorie di azioni e nomina di componente del CDA
  • Quesito n. 442-2013/I, Raggruppamento azionario
  • Quesito di Impresa n. 187-2012/I, Raggruppamento azionario

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