H.J.1 - Esercizio di voto degli strumenti finanziari


Massima

1° pubbl. 9/04

Qualora gli strumenti finanziari siano dotati di diritto di voto su argomenti specificatamente indicati, normalmente devoluti alla competenza dell’assemblea dei soci (ad esempio la modifica dell’oggetto sociale), detto diritto di voto viene esercitato nell’assemblea dei soci all’uopo convocata e non in un’assemblea speciale. Infatti la previsione del sesto comma dell’art. 2346 cod. civ., che vieta la possibilità di emettere strumenti finanziari aventi diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti, deve essere interpretata come divieto di abbinare agli strumenti finanziari il diritto di voto “generale” e non anche come divieto di esercitare nell’assemblea generale degli azionisti il diritto di voto “speciale” eventualmente attribuito ai sensi del quinto comma dell’art. 2351 cod. civ..
È fatta comunque salva la possibilità di prevedere statutariamente che gli strumenti finanziari aventi diritto di voto su argomenti di competenza dell’assemblea dei soci esercitino detto diritto in un’assemblea speciale. È in ogni caso necessario che lo statuto determini il peso del voto spettante ai portatori degli strumenti finanziari.

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