61 - Emissione di obbligazioni convertibili con disaggio


Massima

15 novembre 2005

Si reputa legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili anche per somma inferiore al loro valore nominale, purché le condizioni di conversione non comportino violazione dell'art. 2346, comma 5 cod. civ. e quindi purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a titolo di rimborso delle obbligazioni stesse per il caso di mancata con-versione.

Motivazione

Il terzo comma dell'art. 2420-bis cod. civ., nel testo vigente prima della riforma, prevedeva che "le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale".

La dottrina che si era formata su tale norma da un lato aveva sottolineato che la norma era ispirata dalla finalità di garantire il rispetto del principio di effettività del capitale, dall'altro aveva rilevato che essa, nella sua formulazione, non raggiungeva lo scopo che si era proposto, dovendo altresì aversi riguardo al rapporto fissato per la conversione.

La soppressione di tale norma appare pertanto opportuna, così come appare opportuna l'introduzione nel secondo comma dell'art. 2420-bis cod. civ. della espressa previsione secondo cui "si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 2346, commi 2, 3 e 5 cod. civ.".

Le modificazioni introdotte nella normativa inducono a ritenere che sia venuto meno nel nostro ordinamento il divieto di emissione di obbligazioni convertibili per una somma inferiore al loro valore nominale purché il valore nominale delle azioni da emettere al sevizio della conversione non ecceda il credito che spetterebbe all'obbligazionista per il rimborso delle obbligazioni nel caso in cui decidesse di non esercitare il diritto di conversione.

Si ritiene in particolare che il momento temporale a cui occorre fare riferimento per verificare l'esistenza di questa corrispondenza non sia quello della emissione, ma quello o quelli in cui potrà, sulla base delle condizioni del prestito, esercitarsi il diritto di conversione: la copertura del deliberato aumento di capitale al servizio della conversione avviene infatti mediante utilizzo del credito che il sottoscrittore delle obbligazioni vanta nei confronti della società nel caso di mancata conversione e non con la somma di danaro versata dal sottoscrittore al momento in cui ha sottoscritto le obbligazioni convertibili, versamento che costituisce solo un antecedente storico irrilevante in sede di conversione.

Ovviamente il rispetto del principio di cui sopra andrà verificato tenendo conto delle condizioni e dei termini previsti per la conversione nel regolamento del prestito obbligazionario e ci si dovrà far carico altresì della facoltà, prevista in norme peraltro derogabili, di conversione anticipata in presenza di particolari deliberazioni, quale ad esempio di quella prevista dal secondo comma dell'art. 2503-bis cod. civ., in modo tale che non possa in nessun caso risultare violato il principio di cui al quinto comma dell'art. 2346 cod. civ..

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