Rappresentanza senza potere: è possibile ratificare un contratto preliminare di vendita immobiliare anche in forza della manifestazione di intento contenuta in un atto di citazione notificato dal soggetto falsamente rappresentato all'altro contraente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11453 del 3 giugno 2015)

L'atto scritto di ratifica del preliminare di vendita immobiliare stipulato dal falsus procurator può essere costituito dall'atto di citazione col quale il rappresentato chiede la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, in quanto tale domanda implica l'univoca volontà del dominus di far proprio l'operato del rappresentante senza poteri.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al di là della conclusione raggiunta dai Giudici (contra, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2572/11, che ebbe a stabilire come non possa valere ad esprimere validamente un siffatto intento la dichiarazione del procuratore svolta nel corso del giudizio a causa della valenza solo processuale della procura alle liti), in riferimento alle modalità di espressione della ratifica implicitamente contenuta nell'atto di citazione, è comunque legittimo interrogarsi sulla necessità di agire in risoluzione avendo a disposizione il ben più radicale rimedio costituito dalla assoluta inefficacia dell'atto posto in essere dal falsus procurator. Sennonchè eccepire tale profilo avrebbe esclusa ogni possibilità di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del terzo.

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